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Al momento si accede allo sconto in fattura SOLO in presenza di una continuazione dei lavori.

Pertanto sarà richiesta la CILA/CILAS/SCIA attestante i lavori in corso antecedenti il 16 Febbraio 2023.

 

DECRETO 29 Marzo 2024

In data 29 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29 marzo 2024 n. 39, che ha modificato le regole ai fini dell’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali in edilizia.

Superbonus e Bonus minori: nuovi soggetti esclusi dalla cessione dei crediti e sconto in fattura

È stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione dei crediti o sconto in fattura, anche nel caso in cui sia stata presentata la CILA o sia stato richiesto il titolo abilitativo (e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori per interventi condominiali), entro il 16 febbraio 2023 (come previsto dal DL 11/2023), se alla data del 29 marzo 2024 (compreso), in relazione a tali interventi, non è stata ancora sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

DECRETO 16 Febbraio 2023

SUPERBONUS UNIFAMILIARI:

  • utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute entro il 30 SETTEMBRE 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dei lavori complessivi

STOP ALLA CESSIONE SUPERBONUS – ECCEZIONI:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio.
  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati
  • presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto

Resta sempre il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni. Viene inserita la possibilità (modificata in extremis) per le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di superbonus, già utilizzati in compensazione, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

 

BONUS MINORI – CESSIONE UTIZZABILE PER INTERVENTI PER I QUALI IN DATA ANTECEDENTE IL 17.02.2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi

IL DIVIETO DI CESSIONE NON SI APPLICA A:

  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
  • enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio
  • immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022

  

 

DECRETO 12 Novembre 2021

(il cosiddetto Decreto Antifrode)

Visto il nuovo decreto del 12 Novembre 2021, vogliamo rassicurare i nostri clienti che tutte le pratiche di cessione del credito sono state svolte in ottemperanza alle leggi e norme vigenti prima del suddetto decreto.

Tutte le pratiche di sconto in fattura con cessione del credito effettuate successivamente alla data del 12 Novembre 2021, la Condizionati Srl produrrà le relative certificazioni e asseverazioni aggiuntive richieste dal nuovo decreto, includendo i nuovi costi nel prezzo presente sul sito.

Aggiornamento 2022

La Manovra L. 234/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità e Asseverazione congruità prezzi ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110, disponendo alcune esclusioni rispetto al DL 157/2021 “antifrodi”.
Stiamo parlando dell’adempimento procedura che è diventato indispensabile per ottenere la cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi “minori” e diversi dal Superbonus 110.
Infatti esso è stato abrogato e traslato contestualmente nella L. 234/2021, mantenendo quindi le modifiche già avviate nel decreto legge 34/2020 (L. 77/2020).

La versione coordinata dell’art. 121 comma 1-ter del Decreto Rilancio mantiene l’obbligo di asseverazione congruità prezzi e Visto di conformità su tutti i bonus minori, che sono elencati nell’articolo 121 comma 2:

  • Bonus Ristrutturazioni 50% (lettere a, b e d art. 16-bis comma 1 DPR 917/86)
  • Ecobonus 50-65% articolo 14 D.L. 63/2013;
  • Sismabonus ordinari 50-70-75-80-85% art. 16 DL 63/2013 dai commi 1-bis a 1-septies;
  • Bonus Facciate 60% art. 1 c.219-2020 L. 160/2019;
  • Bonus Fotovoltaico 50% lett. h c.1 art. 16-bis DPR 917/86
  • Bonus colonnine ricarica 50% art. 16-ter DL 63/2013
  • Bonus Barriere Architettoniche 75% (nuovo) art. 119-ter DL 34/2020

Aggiornamento Gennaio 2022

Con il decreto Sostegni 3, approvato ieri in consiglio dei ministri, una nuova stretta e restyling sulla disciplina dei crediti fiscali e loro cedibilità. La voce più corposa dei crediti è quella legata all'edilizia ma il decreto chiude il cerchio su tutti i crediti considerati cedibili, il cui elenco con l'emergenza Covid-19 era stato ampliato. Dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge non sarà possibile cedere senza limiti di passaggio il credito maturato e scelto al posto della detrazione fiscale. Lo sconto in fattura, disciplinato dall'articolo 121 comma 1 del dl 34/20, potrà essere ceduto all'impresa che fa i lavori, o agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione. Stessa decisione per la cessione dei crediti, il passaggio si potrà effettuare una volta sola includendo gli intermediari finanziari.

Condizionati Srl, vista la maturata esperienza nel campo dello sconto in fattura e il consolidato  rapporto con gli istituti di credito, in questi giorni ha stretto accordi con un primario gruppo bancario, il quale ha affidato alla nostra società un plafond importante per la cessione dei crediti acquistati.

Inoltre la società si è dotata di un Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale Modello viene adottato per permettere alle imprese di essere dispensate dai reati imputati ai singoli dipendenti e, mediante la sua compilazione, la società può chiedere legittimamente l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati menzionati nella norma.

Pertanto la nostra attività continuerà ad essere esercitata come negli ultimi due anni trascorsi. Anzi la nostra società si è strutturata in modo da essere ancora di più competitiva sul mercato nazionale. 

 

Aventi diritto alla detrazione, quindi allo sconto in fattura Bonus CASA

Per ultimo si evidenzia che possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Cosa occorre per avere lo sconto ?

Una grande occasione di risparmio per la quale Condizionati Srl ha semplificato la burocrazia, chiediamo però ai clienti un po' di flessibilità sui tempi di gestione della pratica e di consegna previsti, 

Occorre come detto un intervento di ristrutturazione in corso identificato con: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA (NON  EDILIZIA LIBERA) - RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Una breve lista degli interventi riconosciuti in edilizia Libera senza la necessità di permessi o CILA o SCIA e per cui è possibile richiedere lo sconto in fattura:

-installazione e/o sostituzione di pompe di calore aria-aria (condizionatori);
-installazione di pannelli solari termici con Certificato SOLAR KEYMARK a servizio degli edifici
-sostituzione della caldaia con una in classe energetica A (riscaldamento) o superiore
-installazione pannelli termici solari per produzione di acqua calda in aggiunta a sistema esistente
-sostituzione di un vecchio generatore a Biomassa con un nuovo generatore a biomassa (obbligatoria certificazione 4 Stelle ambientali)
-sostituzione di un vecchio generatore NON a Biomassa con un nuovo generatore a biomassa (obbligatoria certificazione 5 Stelle ambientali)



PROCEDURA

I prezzi per lo sconto in fattura vengono calcolati su preventivo.

Al prezzo indicato sul sito vengono aggiunti gli oneri burocratici, e operativi per concludere la pratica di sconto in fattura.

E' necessario inviare una richiesta corredata da CILA antecedente il 16/02/2023

Condizionati S.r.l.

Abbiamo 2 reparti separati per aiutarVi al meglio.

Un reparto si occupa delle vendite online.
Un altro reparto si occupa delle attività locali, come installazioni e manutenzioni.

La vostra Privacy, la nostra preoccupazione: i due reparti non sono collegati, e i dati forniti a uno non vengono scambiati tra il personale dei 2 reparti.

 

Reparto Vendite Online

email   servizioclienti@condizionati.com

Telefono   351 97 65 065

Whatsapp   351 97 65 065

Reparto Attività Sede Alba - Installazioni

email info@condizionati.com

Telefono  0173 28 04 03

Sede e  Uffici:
Corso Piave, 176 D
12051 Alba (CN)

Reparto pratiche sconto in fattura

Ricordiamo che per accedere allo sconto in fattura è necessario avere i requisiti di legge, come la CILA antecedete il 16 Febbraio 2023, dei lavori in corso non ancora conclusi

email pratiche@planetclima.com

  

Scegli il motivo della tua richiesta

puoi inviare documenti pdf e immagini Jpg, attenzione ad non inviare file troppo grandi il sistema non riuscirà a caricarli

I campi in rosso sono OBBLIGATORI.


DOWNLOAD E CARICAMENTO DOCUMENTI



1) SCARICA I DOCUMENTI DA COMPILARE

Icona-PDF.jpg DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(è OBBLIGATORIO COMPILARE anche i dati relativi ai MQ e numeri di piano dell'edificio)

MODULO AGENZIA DELLE ENTRATE 
(compilare solo prima sezione di pagina 2: "DATI DEL BENEFICIARIO")

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 MODULO ENEA Pompe di Calore e Climatizzatori 

 MODULO ENEA Caldaie 

 MODULO ENEA Pannelli Solari 

 MODULO ENEA Stufe e generatori a biomassa 

 

 

 

2) COMPILA I DOCUMENTI

ATTENZIONE: del Modulo Agenzia delle Entrate compila esclusivamente la prima sezione di pagina 2: "DATI DEL BENEFICIARIO"



3) INVIA I DOCUMENTI COMPILATI

  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
  • COPIA CILAS/CILA/SCIA lavori antecedenti il 16 Febbraio 2023
  • MODULO AGENZIA DELLE ENTRATE
  • MODULO ENEA
  • DOCUMENTO DI IDENTITA' E TESSERA SANITARIA



4) Potete caricare i moduli e i documenti:

inviare i documenti via mail a pratiche@planetclima.com

  

Le pratiche vengono lavorate in 2-3 giorni lavorati, Vi preghiamo di attendere e controllare la vostra mail in caso di comunicazioni da parte del nostro Staff.

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